municipales_mitterrand_1977.jpgUna lettera di Wu Ming 1 “per amor di precisione”

Spett.le Redazione di Micromega, Spett.le Movimento per la giustizia,

nel suo dialogo con lo scrittore Erri De Luca (MicroMega – n. 2/2004) in merito al “caso Battisti”, il dottor Armando Spataro afferma:
“Non è vero che il presupposto dell’asilo da parte dei francesi sia stato, anche all’inizio degli anni ’80, un giudizio di sommarietà sulla procedura italiana. Solo in questi giorni, ad opera della sinistra francese, è venuto fuori questo discorso.”

In un altro punto scrive, citando la giornalista Marcelle Padovani:
“…fu Mitterrand stesso a indicare le condizioni che individuano i casi ai quali era riferibile la sua dottrina: a) persone che non hanno ammazzato; b) persone non condannate in via definitiva e c) persone che hanno accettato di vivere in Francia senza commettere reati.”

Mi permetto di far notare al dottor Spataro che nessuna delle due affermazioni corrisponde a verità.
Riporto quanto dichiarato a Libération, il 6 aprile scorso, dall’avvocato Jean-Pierre Mignard, che fece parte del gruppo di lavoro (composto da consiglieri dell’Eliseo e del governo, alti ufficiali di polizia, magistrati e avvocati) che nel 1984-85 definì la Dottrina Mitterrand. A un’esplicita domanda della giornalista Dominique Simonnot, Mignard risponde:

“Non vi fu alcuna selezione in base ai crimini e ai reati commessi, e questo per buone ragioni. I fascicoli giudiziari che il gruppo di lavoro esaminava rivelavano lacune nelle procedure, impossibilità fattuali, contraddizioni evidenti e persino affermazioni ideologiche da parte dei giudici italiani. Mi ricordo di una sentenza in cui il magistrato denunciava ‘l’impostura di quanti si richiamano alla dittatura del proletariato’. Tutto ciò era talmente insolito, mal fatto, frettolosamente arrangiato, che i dossier giunti dall’Italia non potevano far fede. Obbedivano a una logica di vendetta e somigliavano più a indagini di polizia che a testi giuridici. Inoltre, nella maggior parte dei casi le procedure italiane erano fondate su una responsabilità penale collettiva introdotta nella legge italiana col Codice Rocco, dal nome di un ministro di Mussolini, per lottare contro i crimini di mafia. In Francia, nello stesso periodo, il Parlamento abrogava la legge di responsabilità penale collettiva nota come “legge anti-casseurs”. Insomma, nessuno poteva fidarsi [di quei dossier], nemmeno quelli che non nutrivano alcuna simpatia per i rifugiati. Se non si comprende questo, non si comprende la decisione presa all’epoca dallo Stato francese.”

Riporto il testo originale francese e il link all’intervista:

“Il n’y a eu aucune sélection selon les crimes et les délits commis et ce, pour de bonnes raisons. Les dossiers judiciaires que le groupe de travail examinait faisaient apparaître des lacunes dans les procédures, des impossibilités factuelles, des contradictions évidentes et même des affirmations idéologiques de la part des juges italiens. Je me souviens ainsi d’un jugement dans lequel le magistrat dénonçait «l’imposture de ceux qui se réclament de la dictature du prolétariat». Tout cela était tellement étrange, tellement mal fait, hâtivement bouclé, que les dossiers fournis par l’Italie ne pouvaient faire foi. Ils obéissaient à une logique vindicative et ressemblaient plus à des enquêtes policières qu’à des dossiers juridiques. De plus, les procédures italiennes s’appuyaient dans leur grande majorité sur une responsabilité pénale collective introduite dans la loi italienne par le code Rocou, du nom d’un ministre de Mussolini, pour lutter contre les crimes de la mafia. En France, au même moment, le Parlement abrogeait la loi de responsabilité pénale collective dite «Anticasseurs». Si bien que plus personne n’a pu s’y fier, y compris ceux qui n’avaient vraiment aucune sympathie pour les réfugiés. Si on ne comprend pas cela, on ne peut rien comprendre à ce qu’a décidé, à l’époque, l’Etat français.”

Per amore di precisione e augurandovi buon lavoro,

Wu Ming 1
del collettivo di scrittori Wu Ming
www.wumingfoundation.com