di Cristina Trivulzio di BelgiojosoLimina1.jpg

È stata resa nota (qui il video della prima denuncia) una Circolare riservata inviata dal Direttore Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, dottor Marcello Limina [a destra], ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali (quelli che un tempo si chiamavano Provveditori) della regione. La circolare è protocollata n. 489/ris, è datata 27 aprile 2010, ed ha per titolo Dichiarazioni a mezzo stampa del personale scolastico. Indicazioni. Per chi volesse leggerla e verificare, è scaricabile in pdf qui.
La circolare inizia così: «si leggono frequentemente sulla stampa dichiarazioni rese da personale della scuola, con le quali si esprimono posizioni critiche, con toni talvolta esasperati e denigratori dell’immagine dell’Amministrazione di cui lo stesso personale fa parte».

E prosegue: «fermo restando la libertà di manifestazione del proprio pensiero, occorre osservare che la stessa trova limiti nell’etica e nella correttezza professionale nonché nella tipicità della funzione educativa». censura.jpgVengono dunque citate «specifiche disposizioni normative e contrattuali che impongono ai dipendenti pubblici in generale, e al personale del comparto scuola in particolare, di astenersi da dichiarazioni o enunciazioni che in qualche modo possano ledere l’immagine dell’amministrazione pubblica e di rapportarsi con i loro superiori gerarchici nella gestione delle relazioni con la stampa».
È vero?
Si, è vero: si tratta del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto Funzione Pubblica 28 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2001 n. 84), che potete, volendo, leggere (e sarebbe bene farlo, se siete pubblici dipendenti) qui. Nella stessa regione scolasticamente “disciplinata” dal dottor Limina un insegnante colpevole di aver pensato e agito secondo l’etica dell’insegnante è stato sottoposto ad audizione (in altri luoghi disciplinari si direbbe: interrogatorio) da parte di un ispettore che brandiva come una katana articoli di questo Codice.
E infatti la circolare prosegue citando proprio questo Codice.

Ma forse la segreteria del dottor Limina era distratta o poco abituata alla dettatura, forse il dottor Limina aveva la voce rotta dall’emozione per l’importanza del tema e la gravità del momento: sta di fatto che tra quello che viene riportato e quello che recita la lettera del Codice c’è qualche piccola, ma significativa discrepanza.
E, per quanto minime, in un testo di legge anche le singole parole pesano, talvolta come sassi.
La circolare comincia col citare l’art. 11 comma 2, che «fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, fa obbligo al dipendente di astenersi “da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione” e di tenere “informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa”».
Così riportato, con questo virgolettato e questa distinzione tra tondo e corsivo, l’ar. 11 sembra stabilire un divieto, appena moderato da un generico richiamo ad alcuni principi. Purtroppo (per il dottor Limina) quel «fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini» non è un generico richiamo, ma è parte integrante dell’art. 11 comma 2: che dunque stabilisce sì degli obblighi, ma al tempo stesso dei diritti.
Esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei cittadini è cosa che non può essere vietata al pubblico dipendente, tanto meno all’insegnante.

Di seguito, si cita l’art. 2, che al comma 1 prevede che «il dipendente debba conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione». Curiosa quella sottolineatura del verbo «servire», che posta così sembra rimarcare il dovere di asservirsi incondizionatamente a un’autorità. L’art. 2 comma 1 però non ha alcuna sottolineatura, e non termina là dove il dottor Limina (nomen omen) detta il punto: «Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione». L’articolo in questione non chiede asservimento, ma stabilisce in che modo il pubblico dipendente debba prestare il proprio servizio: che è cosa esclusiva dal servire-punto-e-basta.
Dopo aver citato gli articoli che prevedono possibili sanzioni per il pubblico dipendente infedele (verso il Codice di comportamento, o verso le modifiche di proprio pugno apportate in sede di battitura dal dottor Limina o dalla sua poco efficiente segreteria?), la circolare prosegue ricordando che «il corretto comportamento da tenere non va ovviamente dimenticato neppure in occasione della redazione di documenti o comunicati diretti agli studenti, alle famiglie o ad altri soggetti». Ovviamente no, non va dimenticato: perché, ovviamente, studenti e famiglie sono cittadini. Sugli «altri soggetti» non è facile pronunciarsi, data l’indeterminatezza dell’espressione: escludendo i calamari, i Mangiamorte di Voldemort, il pesce di nome Wanda e le statue delle madonne piangenti, non mi viene in mente altro soggetto che non sia anch’egli «cittadino». E ai cittadini, ovviamente, il pubblico dipendente, e con lui il docente, ha il diritto di fornire informazioni, stante l’ormai noto l’art. 11 comma 2.
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«Infine», prosegue la circolare, le SS.LL. [cioè i Dirigenti provinciali] vorranno ricordare al personale scolastico che è improprio indirizzare anche ad altre autorità politiche o amministrative diverse dal loro diretto riferimento gerarchico documenti, appelli o richieste». La circolare dice proprio «alte autorità», e non «altre autorità», come qualche giornale aveva riportato. Le alte autorità sono, per definizione, il Presidente della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato. Cosa mai avrà voluto intendere il dottor Limina con questo richiamo evidentemente alterato dalla tremula mano di un dattilografo? Il Codice di comportamento non dice in alcun luogo che uno o più cittadini non debbano o non possano inviare un appello al Presidente della Repubblica per, poniamo, difendere la Costituzione e i diritti da essa garantiti, tra i quali quello d’istruzione, o le libertà che essa tutela, come quelle di parola e di libera espressione delle proprie idee. E del resto, se è improprio inviare ad «alte autorità» appelli o documenti, sarà proprio inviarle ad autorità intermedie (un ministro, un sottosegretario, un presidente regionale, un sindaco, un assessore all’istruzione)? E qual è il limite giuridico tra «alta autorità» e autorità senza aggettivi o qualifiche?

Resta che, per non sbagliare, un appello ad alte autorità è stato promosso dal Manifesto dei 500 in difesa dell’art. 21 della Costituzione: quello che, se correttamente trascritto, recita: «Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
Chissà se il dotter Limina lo ricorda, questo articolo, o se, per caso, non lo abbia scambiato (ah, la memoria, a una certa età che scherzi combina!) con una di quelle sentenze che si leggono sul calendario di Frate Indovino (o sui muri delle città, ai tempi di Mussolini), tipo: i panni sporchi si lavano in famiglia.
Lo si può leggere, scaricare e firmare qui.